Nasce su progetto dell’Architetto Alessio Virgili un nuovo asilo nido all’interno di alcuni locali commerciali in disuso sul limitare di un uliveto in zona Caserosse a Roma. E’ proprio la sua favorevole collocazione che ne ispira il nome.
L’asilo nido “Stella Stellina” nasce all’interno di un centro sportivo a Roma al fine di coniugare il percorso educativo dei bambini con lo sport.
Il progetto Spazio Be.bi. Il Passaggio Segreto nasce dall’idea di recuperare a fini socio-assistenziali degli spazi inutilizzati in un contesto molto degradato della città di Roma.
Spazio Be.Bi., un progetto pensato per gli utenti finali “i bambini”. Quindi un’opera concepita al di fuori degli schemi e delle regole, nessuna linea diritta: “folle”. L’intervento ha permesso ad un locale commerciale inutilizzato di trasformarsi in un coloratissimo spazio Be.Bi.
Intervento di recupero di vecchi locali autorimessa abbandonati per riuso a micronido mediante cambio di destinazione d’uso temporaneo in virtù dell’art. 4 bis L. R. 59/80 ed ai sensi della D.D. del Comune di Roma n°1509 del 30.10.2009 e come modificata dall’art. 1 comma 19 della L.R. 12/2011 e s.m.i.
Progetto Preliminare per la realizzazione di un asilo nido convenzionato con il Municipio Roma XII
I locali sede dell’attività educativa possono essere ubicati: Asili nido roma
a) in edifici indipendenti costruiti per tale specifica destinazione ed isolati da altri. Asili nido roma
b) in edifici o locali esistenti, anche adiacenti, sottostanti o sovrastanti ad altri aventi destinazione diversa, purché le norme di sicurezza relative alle specifiche attività non ne escludano la vicinanza e/o la contiguità.
La destinazione d’uso dell’edificio comprendente la struttura educativa non deve rientrare tra le seguenti categorie catastali: B/8, C/2, C/6, C/7, D/9, E/2, E/4, E/5, E/6, E/8, E/9, salvo il caso in cui, per particolari fattispecie, siano intervenute modifiche della destinazione d’uso e i requisiti igienico-sanitari siano stati rispettati. In ogni caso, gli edifici ospitanti la struttura educativa non devono essere ubicati in prossimità di attività che comportino gravi rischi di incendio, di esplosione, di incidente rilevante o di aree esondabili.
La destinazione d’uso dei locali sede dell’attività educativa deve essere specifica per l’attività in questione.
Qualora ciò non fosse, è necessario procedere al cambio di destinazione d’uso. Asili nido roma
Le attività educative ubicate negli edifici e nei locali di cui alla lettera b) precedente devono essere separate dai locali a diversa destinazione mediante strutture di caratteristiche almeno REI 60, fatti salvi i casi in cui l’attività confinante richieda la separazione mediante strutture con caratteristiche superiori di resistenza al fuoco.
Qualora siano presenti comunicazioni, queste sono ammesse solo tramite filtri a prova di fumo con stesse caratteristiche di resistenza al fuoco. Ai servizi ubicati in edifici non destinati esclusivamente a tale uso, è assicurata comunque autonomia funzionale con una distinta via di accesso. L’area su cui insiste la struttura deve avere caratteristiche tali da garantire:
− l’avvicinamento dei mezzi di soccorso (pubblica sicurezza, interventi sanitari, vigili del fuoco).
− il rapido sfollamento degli utenti.
In particolare le uscite di sicurezza non devono sfociare direttamente sulla via carrabile e devono essere costantemente fruibili. La struttura edilizia, sede dell’asilo nido, deve essere collocata preferibilmente a piano terra.
Qualora l’edificio sia realizzato su più piani, è preferibile che gli spazi interni destinati ai bambini, di cui al successivo paragrafo B.2, siano collocati su un unico piano; detti spazi interni non possono essere collocati ai piani interrati e seminterrati.
Nei piani seminterrati e interrati possono essere collocati solo locali adibiti a deposito, magazzino, servizi igienici e spogliatoi per il personale.
Per la definizione di piani e locali interrati e seminterrati si rimanda al Regolamento Edilizio Comunale. Asili nido roma
Nell’ambito della struttura sede dell’attività educativa devono essere individuati tutti gli spazi interni indicati di seguito e idonei spazi esterni.
Gli spazi interni dell’asilo nido sono costituiti da:
a) servizi generali;
b) spazi riservati ai bambini;
c) spazi riservati al personale e ai genitori.
I servizi generali sono:
− lavanderia;
− ripostigli;
− dispensa;
− cucina.
Gli spazi riservati ai bambini hanno funzione di:
− accoglienza;
− giochi, attività individuali e di piccolo gruppo;
− riposo;
− refezione;
− igiene personale.
Gli spazi destinati al riposo dei bambini possono essere individuati tra quelli con funzione di gioco o attività di gruppo se e solo se, per le caratteristiche architettoniche della struttura, non sia possibile individuare locali ad uso esclusivo.
In tali casi i locali prima dell’utilizzo devono essere opportunamente sanificati per assicurare le migliori condizioni di igienicità.
I locali destinati all’igiene personale dei bambini devono essere attrezzati con almeno un fasciatoio (larghezza del piano 120/160 cm) ogni 24 bambini, una vasca-lavabo posta ad altezza di educatore e avere la seguente dotazione minima di sanitari:
− un lavabo a canale con un minimo di 2 rubinetti ogni 12 bambini;
− un vaso ogni 10 bambini, di dimensioni adeguate all’età di questi ultimi.
Gli spazi riservati al personale e ai genitori sono:
− zona per colloqui, riunioni, lavoro individuale e di gruppo;
− spogliatoi;
− servizi igienici.
Il servizio deve disporre di spazi esterni alla struttura idonei ad una fruizione agevole e sicura da parte dei bambini.
Qualora lo spazio esterno sia mancante o insufficiente, possono essere utilizzati terrazzi o spazi di verde pubblico adiacenti, raggiungibili a piedi dai bambini, controllabili e idonei.
In generale gli spazi esterni devono essere il più possibile privi di rischi, e in particolare essere:
− recintati e con accesso sicuro e protetto;
− su terreno almeno in parte pianeggiante;
− privi di elementi pericolosi e sporgenti quali tombini, pozzetti o cordoli.
Tutti i giochi presenti per essere utilizzati devono risultare correttamente progettati, installati e mantenuti conformemente alle indicazioni contenute nelle norme tecniche, UNI-EN 1176 e UNIEN 1177. Asili nido roma
La ricettività della struttura è determinata dal titolare dell’attività ai sensi dell’art. 6, comma 7 del Regolamento Regionale n.13 del 20 dicembre 2006.
La ricettività massima, come sopra determinata, può tuttavia essere ulteriormente limitata dai seguenti fattori:
− dotazione di servizi igienici per i bambini;
− numero e caratteristiche dimensionali delle vie d’esodo e delle uscite di sicurezza;
La ricettività dovrà pertanto esplicitamente risultare da apposito calcolo e raffronto tra i parametri sopra indicati.
I soggetti gestori potranno iscrivere un numero di bambini superiore alla recettività della struttura, nella misura massima del 15%, fatto salvo il rispetto del rapporto numerico tra educatori e bambini. Asili nido roma
Tutte le costruzioni sede dell’attività educativa devono essere dotate di certificato di collaudo statico relativo alle strutture portanti, o di idoneità statica in caso di edifici realizzati precedentemente al 1971.
In tutti gli edifici si deve garantire, ai sensi del D.M.236/1989 (previsto in attuazione alla L.13/1989), l’adattabilità della struttura educativa ai soggetti con diversa abilità.
Inoltre, deve essere garantita l’accessibilità ai soggetti portatori di handicap agli spazi comuni interni all’edificio dove è ubicata la sede educativa.
I pavimenti devono essere lavabili, complanari e antisdrucciolevoli.
Le pareti devono essere rivestite e/o tinteggiate; gli spigoli vivi ritenuti particolarmente pericolosi devono essere arrotondati con protezioni adeguate preferibilmente in gomma.
I parapetti delle finestre devono essere di altezza minima pari a 100 cm e privi di elementi che possano consentire l’inerpicamento verso il davanzale; i vetri degli infissi e le eventuali pareti vetrate devono essere del tipo antinfortunistico.
I diversi spazi devono essere attrezzati con arredi, giochi e angoli-gioco adeguati alle diverse età e alle differenti esigenze educative.
Gli arredi devono essere sicuri e non presentare alcun tipo di rischio, con particolare riferimento all’utilizzo, all’incendio, al benessere respiratorio/olfattivo.
Il titolare dell’attività deve dunque attestare, mediante apposite certificazioni e dichiarazioni, che arredi e giochi sono conformi, alle normative vigenti in materia:
− Mobili contenitori: UNI 8596
− Seggioloni: UNI EN 14988
− Specchi e vetri: UNI 7697
− Imbottiti (giochi morbidi): UNI EN 1021
− Giocattoli: EN 71 e marchio di conformità CE.
Per tutti gli arredi per i quali non esiste una normativa comunitaria specifica si applicano le disposizioni del D.Lgs.n. 206 del 06.09.2005 (Codice del Consumo), Parte IV, Titoli I e II, artt. da 102 a 127.
Nel caso in cui il titolare accerti la non conformità di arredi e giochi dovrà procedere all’adeguamento degli stessi, se possibile, o ad una loro sostituzione. Asili nido roma
Per quanto attiene ai locali in cui si svolge l’attività educativa, devono essere rispettate le seguenti condizioni:
Spazi riservati ai bambini e zone per colloqui, riunioni, lavoro individuale o di gruppo:
− l’altezza dei locali deve essere non inferiore a 2,70 m;
− aerazione e illuminazione devono essere almeno parzialmente naturali; sono consentite aerazione e illuminazione artificiali integrative, attraverso apparecchiature elettriche e meccaniche, le cui caratteristiche devono consentire il raggiungimento dei parametri stabiliti dalle norme UNI 10339 e UNI-EN 12464-1;
− deve essere assicurata la presenza di dispositivi per il riscaldamento invernale e per l’eventuale raffrescamento in numero tale da garantire un benessere termo-igrometrico ottimale, conformemente al D.Lgs.192/2005 e alla L.10/1991;
− i pavimenti devono essere facilmente lavabili, complanari e antisdrucciolevoli;
− deve essere garantito il rispetto dei requisiti acustici come stabilito dal D.M. 18 dicembre 1975.
Spazi e locali funzionali all’attività, quali corridoi, spogliatoi, lavanderia:
− l’altezza dei locali deve essere non inferiore a 2,40 m;
− aerazione e illuminazione possono essere sia naturali, sia artificiali;
− deve essere assicurata la presenza di dispositivi per il riscaldamento invernale;
− i pavimenti devono essere facilmente lavabili, complanari e antisdrucciolevoli.
Servizi igienici:
− l’altezza dei locali deve essere non inferiore a 2,40 m;
− aerazione e illuminazione possono essere sia naturali, sia artificiali;
− deve essere assicurata la presenza di dispositivi per il riscaldamento invernale;
− i pavimenti devono essere facilmente lavabili, complanari e antisdrucciolevoli;
− le pareti devono essere rivestite fino a 2 m di altezza e nella parte restante tinteggiabili;
− deve essere presente almeno un servizio igienico per il personale educativo e non;
− laddove necessario, deve essere prevista adeguata suddivisione dei servizi igienici tra il personale di sesso maschile e femminile.
Spazi e locali accessori, quali ripostigli e locali similari:
− non sono prescritti requisiti minimi dimensionali, né di aerazione e illuminazione, fatto salvo il rispetto della normativa in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni e igiene del lavoro. Asili nido roma
Impianti elettrici Gli impianti elettrici devono essere progettati da tecnico abilitato e realizzati in conformità alla Legge 1 marzo 1968, n.186.
La rispondenza di tali impianti, nella loro interezza, deve essere attestata, per l’attività specifica in questione, con la procedura di cui alla Legge 5 marzo 1990, n.46 e successivi regolamenti di attuazione, o, in alternativa, mediante collaudo di conformità da parte di tecnico abilitato.
Ai fini della prevenzione incendi e della sicurezza degli utenti deve essere posta particolare attenzione alle seguenti regole:
a) il quadro elettrico generale, opportunamente segnalato, deve essere ubicato in posizione facilmente raggiungibile e accessibile, anche in caso d’incendio o di altra emergenza, al fine di porre fuori tensione l’impianto stesso; tutti gli apparecchi di comando, protezione e manovra devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono;
b) i locali, comprese le vie di uscita, devono essere dotati di illuminazione di sicurezza che deve assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad un metro di altezza dal pavimento, lungo le vie di uscita, per un tempo di almeno 60 minuti; l’illuminazione di sicurezza deve essere prevista anche all’esterno dei locali in corrispondenza delle porte.
Impianti termici e di adduzione gas Gli impianti di riscaldamento e di condizionamento devono essere progettati da tecnico abilitato e realizzati in conformità alla Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e al D.Lgs.192/2005.
Gli impianti di adduzione gas, se di potenza superiore a 35 kW, devono rispettare le norme 10 emanate con decreto del Ministero dell’Interno 12 aprile 1996; se di potenza inferiore, la norma tecnica UNI 7129. La rispondenza di tali impianti, nella loro interezza, deve essere attestata, per l’attività specifica in questione, con la procedura di cui alla Legge 5 marzo 1990, n. 46 e successivi regolamenti di attuazione, o, in alternativa, mediante collaudo di conformità da parte di tecnico abilitato.
Non possono essere usati elementi mobili alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso, per la variazione termica degli ambienti. Asili nido roma
Il titolare dell’attività è responsabile del mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza degli utenti e del personale.
Il titolare dell’attività deve pertanto:
− adempiere agli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs.626/1994 e ss.mm.ii.);
− attuare le misure di prevenzione incendi previste dal D.M. 10 marzo 1998 per i luoghi di lavoro e dal D.M. 26 agosto 1992 in relazione alla ricettività della struttura e richiedere l’apposito certificato (C.P.I.) al Comando Provinciale di zona dei VV.F.;
Qualora l’attività non sia soggetta ai controlli di prevenzione incendi da parte dei VV.F., ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982, è necessario comunque presentare al Comune un’attestazione, corredata da apposita documentazione redatta da un tecnico abilitato, comprovante il rispetto della normativa in materia di prevenzione incendi.
Al fine di garantire la costante sicurezza della struttura deve inoltre essere predisposto un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni ottimali, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio. In particolare deve essere garantita la sicurezza degli utenti e degli addetti in caso di emergenza.
Il piano deve prevedere le seguenti azioni:
− controllare per prevenire gli incendi;
− informare gli utenti e il personale sulle procedure da seguire in caso di incendio o altra emergenza;
− garantire la perfetta fruibilità e funzionalità delle vie d’uscita;
− garantire la manutenzione e l’efficienza degli impianti tecnologici;
− fornire assistenza e collaborazione ai vigili del fuoco e al personale adibito al soccorso in caso di emergenza.
Apposito cartello da porre bene in vista deve riportare i principali numeri telefonici utili e indicare le misure di primo soccorso.
All’ingresso della struttura devono essere esposte bene in vista le istruzioni relative al 11 comportamento degli utenti in caso di emergenza.
In particolare deve essere apposta una planimetria generale per le squadre di soccorso che deve indicare la posizione:
− delle scale e delle vie di esodo;
− dei presidi di sicurezza disponibili;
− del dispositivo di arresto degli impianti di distribuzione del gas, dell’elettricità e dell’acqua;
− del quadro elettrico generale;
− dei locali che presentano un rischio specifico.
La struttura deve essere dotata di idonea segnaletica conforme al D.Lgs.493/1996 e finalizzata principalmente all’indicazione dei percorsi e delle vie di esodo, dei presidi di sicurezza e al riconoscimento dei luoghi.
Il titolare dell’attività deve istituire un registro dei controlli degli impianti tecnologici e dei presidi di sicurezza ove annotare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti nel tempo, nonché i risultati delle verifiche periodiche di legge.
Il registro deve essere tenuto presso la struttura a disposizione degli organi di vigilanza.
La preparazione del pasto all’interno della struttura è obbligatoria per i servizi che accolgono bambini di età inferiore a 12 mesi.
In caso di nido aggregato ad altri servizi educativi o scolastici possono essere utilizzati i servizi mensa di questi ultimi, che devono comunque garantire la preparazione di uno specifico menù giornaliero.
Nelle strutture educative al cui interno è prevista la produzione del pasto deve essere presente un locale-cucina dimensionato, attrezzato e preventivamente autorizzato ai sensi della vigente normativa in materia di prevenzione incendi e igiene e sanità.
Qualora l’attività specifica non sia soggetta ai controlli di prevenzione incendi da parte dei VV.F., ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982, è necessario comunque presentare al Comune un’attestazione, corredata da apposita documentazione redatta da un tecnico abilitato, comprovante il rispetto della normativa in materia di prevenzione incendi o delle norme tecniche UNI di riferimento.
I locali destinati alla consumazione del pasto devono essere dimensionati in base all’indice standard minimo di 0,8 mq per bambino. Gli spazi destinati alla consumazione del pasto possono essere individuati tra quelli con funzione 12 di gioco o attività di gruppo, di cui al paragrafo B.2, se e solo se, per le caratteristiche architettoniche della struttura, non sia possibile individuare locali ad uso esclusivo.
In tali casi i locali devono rispettare i requisiti minimi di cui al presente paragrafo e prima dell’utilizzo devono essere opportunamente sanificati per assicurare le migliori condizioni di igienicità.
Nei casi in cui il pasto sia fornito dall’esterno in formato pluri-porzione, il locale refettorio deve essere dimensionato, attrezzato e preventivamente autorizzato ai sensi della vigente normativa in materia di igiene e sanità.
Nei casi in cui il pasto sia fornito dall’esterno in formato mono-porzione, l’utilizzo del locale refettorio non è soggetto a preventiva autorizzazione ai sensi della vigente normativa in materia di igiene e sanità.
In tal caso è comunque necessario garantire il rispetto delle buone prassi igieniche.
Nei casi in cui non siano presenti né la cucina né un locale refettorio specificamente destinato a tale uso, il pasto dovrà essere fornito dall’esterno esclusivamente in formato mono-porzione e servito con stoviglieria mono-uso a perdere. Asili nido roma
Per quanto non espressamente in contrasto con gli standard sopra definiti il riferimento è il D.M. 18 dicembre 1975 “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nell’esecuzione di opere di edilizia scolastica”. Asili nido roma
L.R. Lazio n.12/2011. La nuova norma prevede almeno 6 metri quadrati a bambino (esclusi i servizi) e, riguardo al personale, un rapporto di almeno un educatore ogni 7 bambini. Le nuove disposizioni sono contenute nell’art.1, comma 19 della legge regionale n. 12/2011, che modifica pertanto la legge regionale 59/1980 (“Norme sugli asili nido”). Asili nido roma
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 25 marzo 1996 Asili nido roma
e successive specifiche con le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:
n. 476 del 5 maggio 2000
n. 122 del 12 Marzo 2002
n. 921 del 30 Dicembre 2003
n. 127 del 10 marzo 2004
le specifiche riguardano gli articoli 1, 5, 6 e 25 del presente regolamento e
sono riportate alla fine di ogni articolo Asili nido roma
D.D. n. 1509/2009 del Comune di Roma
D.D. n. 1022 del 5.6.2013 del Comune di Roma
Norme tecniche per la realizzazione progetti asili nido, Micronidi e Spazi Be.Bi.